NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con l’ordinanza n. 10269 del 18 aprile 2023, la Corte è tornata a pronunciarsi sui criteri per la determinazione della natura del vano sottotetto, che deve considerare innanzitutto il diritto di proprietà e, solo sussidiariamente, l’effettiva funzione attribuita al bene. Infatti, se il vano sottotetto ha la funzione di isolare e proteggere l’appartamento situato all’ultimo piano dal caldo, dal freddo e dall’umidità, fungendo da camera d’aria isolante, allora deve essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Tuttavia, se il vano sottotetto ha dimensioni e caratteristiche strutturali che consentono la sua utilizzazione come spazio autonomo, che potenzialmente può essere utilizzato in comune o per fornire un servizio di interesse comune, allora è di proprietà del condominio.