Autore: Giovanni Maria Plasmati
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7 giugno 2024
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206L. 26/11/2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) ha abrogato – con l’art. 10, comma 2 - gli artt. da 34 a 37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) e, nel contempo, ha introdotto – con l’art. 3, comma 55 - nel codice di procedura civile il nuovo capo VI- bis, contenente negli artt. da 838 bis a 838 quinquies la nuova disciplina dell’arbitrato societario. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a detta data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Le nuove norme si limitano a riprodurre la previgente disciplina, relativa alle clausole compromissorie statutarie e alle clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti sulla gestione della società, senza apportare alcuna modifica di natura sostanziale. Conseguentemente, le clausole presenti negli statuti societari esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme non necessitano di adeguamento (purché conformi alla previgente disciplina che di fatto è stata trasfusa nelle nuove norme) e, pertanto, un eventuale rinvio formale agli artt. 34 - 37, D.Lgs. n. 5/2003 è da ritenersi sostituito con un riferimento agli artt. 838 bis e 838 quinquies, c.p.c.