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Non vi è presunzione di donazione nei passaggi di denaro genitore figlio

Il Giudice di legittimità esclude, con la sentenza 4 luglio 2023, n. 18814, che i versamenti di denaro effettuati tra madre e figlia conviventi debbano riconoscersi quali aventi natura giuridica di donazione, quanto invece conferimenti vicendevoli in ragione del sostenimento delle spese comuni, con la conseguenza che detti versamenti sono esclusi dall’obbligo di collazione e non concretano alcuna lesione della quota di legittima degli eredi della conferente. Presupposto dell’obbligo di collazione è infatti l’aver ricevuto beni o diritti dal de cuius a titolo di liberalità, tramite esborsi direttamente o indirettamente effettuati da quest’ultimo, non essendo invece soggette a tale obbligo – né a riduzione a tutela della quota di legittima - le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate a favore di persona convivente, ove non sia accertato che le stesse fossero poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza


Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7509/2022, torna ad occuparsi delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario dall'art. 38 T.U.B., questione peraltro rimessa di recente dall'ordinanza n. 4117/2022 alle Sezioni Unite.La sentenza in oggetto si discosta dall’orientamento giurisprudenziale finora prevalente poiché ha affermato che il mancato rispetto del limite de quo non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, ma solo la disapplicazione della relativa disciplina di favore. Secondo la Corte, infatti, la sanzione della nullità del mutuo “eccedentario” è da ritenersi irragionevole e sproporzionata e parimenti non sembra corretto convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario nullo in mutuo ordinario, in quanto il mutuo fondiario non è un tipo contrattuale autonomo e irriducibilmente diverso dal mutuo ordinario; la Corte sottolinea, inoltre, come il valore del bene e la proporzione con esso della somma mutuata sono elementi aleatori tali da determinare una pericolosa ed intrinseca instabilità del contratto, recuperata solo in parte ed imperfettamente con il meccanismo della conversione del negozio nullo.La Corte ritiene invece che il mutuo fondiario “eccedentario” debba riqualificarsi come mutuo ordinario con conseguente automatica inapplicabilità della disciplina speciale della fondiarietà. Anche il Consiglio Nazionale del Notariato negli studi del 1992 e del 2018 ha sostenuto la tesi dell'esclusione della nullità del mutuo fondiario eccedentario, ritenendo tuttavia, (diversamente dalla pronuncia in esame della Corte) quale conseguenza della violazione dei limiti, solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilità.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta al quesito n. 260 dell’11 maggio 2022, ha chiarito che anche il contratto di mutuo espressamente destinato agli accordi di separazione, nei limiti dell’ammontare da destinare all’ex coniuge e indicato nei predetti accordi, è soggetto all’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa o tributo prevista dall’art. 19 della L. n. 74 del 1987 per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.” A parere dell’Agenzia delle Entrate, dunque, anche il contratto di mutuo - nel caso di specie inscindibilmente e necessariamente collegato al trasferimento della casa familiare all’ex coniuge mutuatario - rientra tra quelle operazioni volte alla definizione non contenziosa dei rapporti patrimoniali della famiglia alla cui agevolazione mira la predetta normativa.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 2 dicembre 2022, n. 35461, sconfessa quanto sostenuto da una precedente criticata sentenza (Cass. civ. n. 4523/2022) che, in contrasto con l’orientamento prevalente della Corte, aveva ammesso l’esperibilità dell’azione di restituzione anche con riferimento alle donazioni indirette.La Corte ribadisce pertanto quanto affermato in modo costante dal 2010 (a partire dalla Cass. civ. n. 11496/2010), ossia l’inammissibilità della pretesa restitutoria in relazione agli acquisti di beni derivanti da donazioni indirette. Nel caso in cui il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563, c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti. Diversamente questi ultimi sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nell’ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nel caso di intestazione di beni in nome altrui); infatti nella donazione indiretta, come chiarito dalla Suprema Corte dal 2010, poiché l’azione di riduzione "non mette in discussione la titolarità del bene (...) il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito".
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Suprema Corte, con sentenza n. 2385 del 26 gennaio 2023, ha riaffermato che il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo sia costituito un vincolo giuridico che consenta alle stesse di agire per l’esecuzione specifica del negozio ex art. 2932, c.c. o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Sarebbe da escludere perciò che tale diritto possa sussistere quando vi è solo un vincolo idoneo a dare impulso alle fasi precedenti la conclusione dell’affare, come nel caso di sottoscrizione della proposta di acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Cassazione, con sentenza n. 25646/2022 interviene sulla efficacia probatoria dell’atto notorio. L’atto di notorietà è un atto pubblico con il quale due soggetti ("attestanti"), estranei rispetto ai soggetti interessati all’atto, dichiarano, previo giuramento, una determinata verità a loro conoscenza. Esempio tipico di atto notorio è quello richiesto all’apertura di una successione al fine dell’individuazione degli eredi. L’atto notorio, che deve essere annotato a repertorio e registrato, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (non registrata), nei casi in cui quest’ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione (oppure a privati o banche, a condizione che queste ultime vi consentano e non esigano l’atto notorio). La Corte sottolinea come, a livello probatorio, l’atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all’attestazione dell’ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione. In relazione, invece, al contenuto delle dichiarazioni, l’atto notorio ha un’efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente: di conseguenza, rispetto alla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Corte di cassazione, con sentenza n. 31799 del 27 ottobre 2022 , si è pronunciata sulla portata e identificazione delle “aree parcheggio” anche ai fini del rispetto degli standard urbanistici e criteri guida contenuti nella circolare esplicativa della L. n. 1150/1942. La Suprema Corte afferma che per “aree di parcheggio” pertinenti a fabbricati urbani devono intendersi sia gli spazi necessari alla sosta che quelli necessari alla manovra e all’accesso dei veicoli ovverosia i corridoi carrabili per accedere ai posti auto escludendo espressamente dalla stessa categoria le rampe carrabili se esterne al fabbricato. Tali spazi possono consistere, in base alle caratteristiche edilizie, in un’area scoperta (c.d. posto auto) o in un’area coperta, chiusa su tre lati (box) o su tutti i lati (garage). La Corte di Cassazione afferma altresì che tali spazi devono essere considerati nel loro complesso ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici purché sia garantito un numero minimo di parcheggi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
La Suprema Corte, con ordinanza n. 33740 del 16 novembre 2022 , in tema di ipoteca e di formalità pubblicitarie, ha affermato che la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria anche se concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, oppure effettuata in difetto di ragione giustificatrice, estingue l’ipoteca. L’unico modo per far rivivere l’ipoteca è provvedere ad una sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione. La Corte di Legittimità riconosce in ogni caso la possibilità di esperire l’azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico in tutte le ipotesi in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base e nei limiti di cui all’art. 232-bis, disp. att. c.c.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206L. 26/11/2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) ha abrogato – con l’art. 10, comma 2 - gli artt. da 34 a 37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) e, nel contempo, ha introdotto – con l’art. 3, comma 55 - nel codice di procedura civile il nuovo capo VI- bis, contenente negli artt. da 838 bis a 838 quinquies la nuova disciplina dell’arbitrato societario. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a detta data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Le nuove norme si limitano a riprodurre la previgente disciplina, relativa alle clausole compromissorie statutarie e alle clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti sulla gestione della società, senza apportare alcuna modifica di natura sostanziale. Conseguentemente, le clausole presenti negli statuti societari esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme non necessitano di adeguamento (purché conformi alla previgente disciplina che di fatto è stata trasfusa nelle nuove norme) e, pertanto, un eventuale rinvio formale agli artt. 34 - 37, D.Lgs. n. 5/2003 è da ritenersi sostituito con un riferimento agli artt. 838 bis e 838 quinquies, c.p.c.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
Con l’ordinanza n. 10269 del 18 aprile 2023, la Corte è tornata a pronunciarsi sui criteri per la determinazione della natura del vano sottotetto, che deve considerare innanzitutto il diritto di proprietà e, solo sussidiariamente, l’effettiva funzione attribuita al bene. Infatti, se il vano sottotetto ha la funzione di isolare e proteggere l’appartamento situato all’ultimo piano dal caldo, dal freddo e dall’umidità, fungendo da camera d’aria isolante, allora deve essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Tuttavia, se il vano sottotetto ha dimensioni e caratteristiche strutturali che consentono la sua utilizzazione come spazio autonomo, che potenzialmente può essere utilizzato in comune o per fornire un servizio di interesse comune, allora è di proprietà del condominio.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 7 giugno 2024
Dal giorno 6 novembre 2023 è divenuto operativo il Registro volontario dei testamenti olografi la cui funzione è quella di raccogliere tutti i dati relativi ai testamenti olografi depositati fiduciariamente presso un qualsiasi notaio. Tale strumento ha come scopo la semplificazione dell’iter volto alla ricerca di un testamento olografo nonché la possibilità di conoscerne il contenuto in tempi più celeri, garantendo, al tempo stesso, la piena sicurezza in relazione alla conservazione di dati ed informazioni sensibili. Giova evidenziare che la possibilità di avvalersi di tale registro non ha portata obbligatoria ma meramente facoltativa, nel senso che il testatore, dopo aver depositato fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, può autorizzare lo stesso a trascrivere sul registro in oggetto i dati relativi al testamento, prestando contestualmente il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali. I dati oggetto di trascrizione sono i dati anagrafici del testatore, la data di redazione del testamento olografo, la data del deposito fiduciario (con la relativa ricevuta rilasciata dal notaio al testatore). In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio (per pensionamento o altro). È opportuno sottolineare che il contenuto e le singole disposizioni testamentarie non saranno oggetto di trascrizione. Per effettuare la ricerca su tale registro è necessario che il soggetto interessato, munito di un certificato di morte del de cuius, si rechi da un notaio e gli chieda di effettuare la relativa ricerca. Qualora la ricerca dia esito positivo al notaio depositario arriverà, in automatico, una comunicazione che lo informerà che il testatore è deceduto e che un soggetto interessato ha effettuato la relativa ricerca. Il registro volontario dei testamenti olografi è accessibile tramite la RUN ed è disponibile per i soli notai; la registrazione dei dati del testamento è gratuita mentre la ricerca ha un costo di 5,00 Euro.
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