Imposta fissa per la ricognizione di debito
La Risposta a interpello n.52 del 25 febbraio 2026 conformemente a quanto statuito nella SSUU n.7682 del 16 marzo 2023, afferma che la ricongnizione di debito contenuta in una scrittura privata registrata senza autentica di firma sconta l'imposta fissa di registro in quanto la ricognizione non ha natura sostanziale (non costituisce di per se fonte autonoma di obbligazione) ma meramente probatoria (inversione onere della prova sulla reale esistenza della fonte di obbligazione). Ai sensi dell'art. 5 TUR (Caso d'uso) e dell'art. 6 (tassazione secondo natura dell'atto) pertanto l'atto sconta l'imposta fissa se non contenuta in un atto notarile soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta dell'1% se in tale scrittura vi è modifica dell'obbligazione originaria