NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 9 febbraio 2021, n. 3074 sostiene che l'agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19 – alla luce della Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999 e del D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, conv. con modif. nella Legge n. 162/2014 - spetta per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale. Tutti gli atti collegati alla separazione/divorzio- senza che possa darsi più rilievo alla vecchia distinzione tra atti necessari o stipulati in occasione di tale evento - rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi con la conseguenza che possono considerarsi agevolate anche la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato o la divisione giudiziale/consensuale dei beni caduti in comunione ordinaria per via della separazione. In considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale si attribuisce a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e definitivo la crisi con la conseguenza che come tali possono usufruire dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.