NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione con l’ordinanza n. 28047 del 9 dicembre 2020 precisa che in assenza di un atto di donazione formale e di un’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate circa l’esistenza di donazioni indirete sull’importo eccedente la franchigia si applica l’aliquota più alta esistente dell’8%. Al riguardo si evidenzia che l’articolo 56 bis D.Lgs. 346/1990 non può ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell’emanazione dell’articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006, ed anzi la norma è diretta ad incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per limitare, con costi a carico dello Stato, l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.