NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del13 gennaio 2021, n. 376, soffermandosi sul rapporto tra l’art. 2659 c.c. comma 1 (che parla di efficacia della separazione dalla trascrizione) e il nuovo art. 191 c.c., commi 2 (che parla di efficacia dalla sottoscrizione del verbale di separazione) sostiene che bisogna distinguere tra effetti della separazione dei beni nei confronti dei coniugi e nei confronti dei terzi. Tra i coniugi non si può contestate l’acquisto personale dopo la loro separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’art. 191 c.c., comma 2, mentre per l’opponibilità ai terzi dell’acquisto come personale è necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari del regime di separazione, indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio. Proprio dalla modifica legislativa di cui si tratta, che si limita ad imporre l’indicazione del regime patrimoniale, risultante dalla dichiarazione dei coniugi o dal certificato dello stato civile, resta confermato che, quando lo stato di separazione legale assume un qualche rilievo, non è necessario presentare al Conservatore dei registri immobiliari l’atto di separazione, ma è sufficiente l’indicazione della circostanza che il coniuge interessato alla trascrizione è legalmente separato perché per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.