NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 11276 del 29 aprile 2021 afferma che va assoggettato ad imposta di registro (ndr: si presume al 3%) il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo; ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.