NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, 27 aprile 2021 n. 11094, afferma che ai fini del calcolo dalla base imponibile per il conferimento di immobili in società, non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività ed i beni conferiti