NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) contiene l’ennesima sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. La nuova sospensione dei termini, pertanto, è regolata da una combinazione di norme: dall’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020, che contiene il nuovo periodo di sospensione, e dall’art. 11 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che, adattato al nuovo periodo di sospensione, regolerà ogni altro aspetto. Quanto agli assegni (parificati alle cambiali quanto alla sospensione dei termini) sebbene non menzionati espressamente dalla disposizione in esame, vale la disciplina speciale contenuta nel comma 2 dell’art. 11 del D.L. n. 23/2020, dettata proprio per regolamentare il funzionamento della sospensione applicata agli assegni bancari e postali che pur essendo titoli di credito, non hanno un termine di scadenza ma di pagamento. Pertanto: a) dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020 (1° gennaio 2021), i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” [1] nel periodo 1° settembre 2020 - 31 gennaio 2021, e gli assegni bancari e postali portati all’incasso nello stesso periodo, non dovranno essere protestati; b) i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” nel periodo 1° settembre 2020 - 31 gennaio 2021, e gli assegni bancari e postali portati all’incasso nello stesso periodo, già protestati prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020, “non dovranno essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” (art. 11, comma 3, D.L. n. 23/2020) e, ove già trasmessi, dovranno essere “cancellati d’ufficio” (art. 1, comma 207, L. 178/2020); c) con riferimento allo stesso periodo, sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.