NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il comma 41 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, dispone che per l’anno 2021 non è dovuta l’imposta fissa di registro di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. dalla l. n. 25/2010 in caso di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applichi l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Restano dovute l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale proporzionale nella misura dell’1 per cento.