NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il comma 1122 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, dispone una nuova “proroga” del termine di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n.282/2002 per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola di cui agli artt. 5 e 7 l. n.448/2001, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare al valore risultante dalla perizia di stima. La disposizione consente di rideterminare il costo di acquisto dei suddetti terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021, prevedendo che la redazione ed il giuramento della perizia, nonché il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) siano effettuati entro il 30 giugno 2021. Il comma 1123 dispone che le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli artt. 5 e 7 l. n. 448/2001 cit. siano fissate nella misura dell’11 per cento.