NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n.183 (c.d. Decreto Milleproroghe per il 2021) proroga alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 il termine previsto dall’art. 106, comma 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27), in base al quale era stata originariamente fissata al 31 luglio 2020 la vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, termine da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020 n. 125. Conseguentemente sino al 31 marzo 2021 troveranno quindi ancora applicazione le previsioni di cui al citato art. 106: con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le s.p.a., s.r.l., s.a.p.a, le mutue assicuratricei e le cooperative possono quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Allo stesso modo, le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.