NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 20 T.U.R., a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria per l’anno 2018 (art. 1, co. 87, lett. a), L. 205/2017), stabilisce che nell’interpretazione di ciascun atto da assoggettare ad imposta di registro l’amministrazione finanziaria debba prendere in considerazione unicamente gli “elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” e tale nuova previsione per la Corte costituzionale 158/2020, non risulta essere in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. e con quello di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost. in quanto la nuova disciplina non fa che “ricondurre il citato art. 20 all’interno del suo alveo originario”. Al tempo stesso ritiene che non vi sia ipso iure (ossia senza appositi atti civilistici) una capacità di stare in giudizio per la società conferente ormai cancellata nonostante le previsioni di cui al d.lgs 175/14.