NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’ Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 44 del 18 gennaio 2021, basandosi sul quanto disposto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448- il quale prevede che “ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso” – conformemente alla circolare 24 aprile 2015, n. 17 (par. 4.9), sostiene che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. In aggiunta sostiene che nel caso in cui il titolare del credito di imposta lo utilizzi parzialmente per un riacquisto di nuova casa può ottenere ancora beneficiare del residuo credito – ovviamente solo in diminuzione delle imposte sui redditi successiva al riacquisto, ovvero in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza diritto a rimborsi – se acquista successivamente un pertinenza dell’abitazione acquistata con detto credito.