NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione civile con l’ordinanza n. 1193/2020 – conformemente alle precedenti Cass. 13 luglio 2017, n. 17352; Cass. 16 marzo 2018, n. 6586; Cass. 12 aprile 2018, n. 9079; Cass. 9 maggio 2018, n. 11201; Cass. 11 maggio 2018, n. 11543; Cass. 28 maggio 2018, n. 13285; Cass. 28 maggio 2018, n. 13286; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24138; Cass. 24 settembre 2018, n. 22459; Cass. 19 novembre 2018, n. 29745; Cass. 28 giugno 2019, n. 17439 e Cass. 27 novembre 2019, n. 31057 - sostiene che il mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario comporta la nullità del relativo contratto in quanto detto limite ex art. 38, secondo comma TULB, è elemento essenziale del contenuto del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a favorire finalità sociali non disponibili e quindi non derogabili dalla autonomia della parti, al fine di giungere alla realizzazione di molteplici interessi pubblici: l'esigenza di recuperare le somme erogate nel più breve tempo possibile; consentire il rispetto integrale del contratto anche dopo la risoluzione dello stesso, riconoscendo il diritto potestativo al terzo che partecipa alla vendita forzata di subentrare nel contratto risolto senza l’autorizzazione del Giudice ed il consenso del creditore (cfr art.41 V comma TUB); tutela del debitore da eventuali rischi espoliativi. Circa i limiti di finanziabilità da rispettarsi si deve ricordare che l’art. 38 (TULB) e la delibera CICR di attuazione del 22.04.1995 consentono una finanziabilità fino all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; oppure fino al 100%, qualora vengano prestate garanzie integrative. Sempre ai fini della determinazione del limite di finanziabilità per tutti i crediti ipotecari e quindi ai fini delle valutazioni prudenziali, sono state emesse le direttive n.2000/12/CE del 20 marzo 2000, n.2006/48/CE del 14 giugno 2006; e il regolamento (UE) N. 575/2013 del 26 giugno 2013, i quali pongono come elemento fondante ai fini del superamento del limite di finanziabilità il Mortgage Lending Value (MLV) che deve essere individuato nel valore cauzionale effettivo dell’immobile, inteso, nella prospettiva futura dell’eventuale inadempimento del cliente in caso di mancata restituzione del prestito e della conseguente necessità di realizzo forzoso, come netto realizzo in sede di vendita giudiziale, e non già nel prezzo pattuito tra le parti, secondo il prudente apprezzamento della futura negoziabilità, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine e delle condizioni del mercato, dell’uso corrente e dei suoi appropriati usi alternativi, senza riferimento né al valore di mercato in un determinato momento, né a considerazioni speculative.