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CARATTERISTICHE DEL MUTUO FONDIARIO RISPETTO A QUELLO ORDINARIO

I principali vantaggi per le parti in presenza di un mutuo fondiario, rispetto ad un mutuo ordinario sono i seguenti:

A) Per il creditore:

- ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede (art. 39 TULB, primo comma);

- nel caso di stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di atti separati, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa (art. 39 TULB, secondo comma).

- vi è il consolidamento dell’ipoteca dopo dieci giorni dall’iscrizione (art. 39 TULB, quarto comma).

- vi è l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti (art. 39 TULB, quarto comma);

- vi è l’esenzione dalla notifica del titolo esecutivo per l’avvio di una procedura esecutiva (art.41 TULB, primo comma).

- vi è la possibilità di procedere esecutivamente in costanza di fallimento (art. 41 TULB, secondo comma).

- vi è il diritto ad incassare le rendite dei beni immobili sottoposti ad esecuzione, sequestro e procedura fallimentare (art. 41 TULB, terzo comma).

- possibilità di ottenere l’assegnazione diretta del ricavato della vendita forzata (art. 41 TULB, quarto comma).

B) Per il debitore

C- Vi è la certificazione della banca sul valore dell’immobile (art.38 TULB, secondo comma);

- vi è il diritto alla riduzione proporzionale dell’ipoteca in caso di pagamento della quinta parte del debito originario (art.39 TULB, quinto comma);

- vi è il diritto alla liberazione parziale dei beni ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (art.39 TULB, quinto comma).

- vi è il diritto al frazionamento dell’ipoteca in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono (art.39 TULB, sesto comma);

- vi è la riduzione dell’onorario dovuto al Notaio per la stipula del contratto (art.39 TULB, settimo comma).

- vi è un procedimento semplificato per la cancellazione dell’ipoteca (art.40-bis TULB).

- vi è la possibilità di rimanere moroso per 7 rate anche non consecutive (art.40 TULB, secondo comma).

C) Per il terzo aggiudicatario:

- Vi è la facoltà dell’aggiudicatario in un procedimento espropriativo di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione e senza il consenso del creditore fondiario, nel contratto di finanziamento pagando alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione (art. 41 TULB, quinto comma).


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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