NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
I principali vantaggi per le parti in presenza di un mutuo fondiario, rispetto ad un mutuo ordinario sono i seguenti:
A) Per il creditore:
- ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede (art. 39 TULB, primo comma);
- nel caso di stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di atti separati, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa (art. 39 TULB, secondo comma).
- vi è il consolidamento dell’ipoteca dopo dieci giorni dall’iscrizione (art. 39 TULB, quarto comma).
- vi è l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti (art. 39 TULB, quarto comma);
- vi è l’esenzione dalla notifica del titolo esecutivo per l’avvio di una procedura esecutiva (art.41 TULB, primo comma).
- vi è la possibilità di procedere esecutivamente in costanza di fallimento (art. 41 TULB, secondo comma).
- vi è il diritto ad incassare le rendite dei beni immobili sottoposti ad esecuzione, sequestro e procedura fallimentare (art. 41 TULB, terzo comma).
- possibilità di ottenere l’assegnazione diretta del ricavato della vendita forzata (art. 41 TULB, quarto comma).
B) Per il debitore
C- Vi è la certificazione della banca sul valore dell’immobile (art.38 TULB, secondo comma);
- vi è il diritto alla riduzione proporzionale dell’ipoteca in caso di pagamento della quinta parte del debito originario (art.39 TULB, quinto comma);
- vi è il diritto alla liberazione parziale dei beni ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (art.39 TULB, quinto comma).
- vi è il diritto al frazionamento dell’ipoteca in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono (art.39 TULB, sesto comma);
- vi è la riduzione dell’onorario dovuto al Notaio per la stipula del contratto (art.39 TULB, settimo comma).
- vi è un procedimento semplificato per la cancellazione dell’ipoteca (art.40-bis TULB).
- vi è la possibilità di rimanere moroso per 7 rate anche non consecutive (art.40 TULB, secondo comma).
C) Per il terzo aggiudicatario:
- Vi è la facoltà dell’aggiudicatario in un procedimento espropriativo di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione e senza il consenso del creditore fondiario, nel contratto di finanziamento pagando alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione (art. 41 TULB, quinto comma).