NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 197, ha affermato la legittimità delle modificazioni statutarie deliberate da società di capitali iscritte nel registro delle imprese, ma affette da una delle tassative cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. in quanto in tali iptesi la società esiste come soggetto di diritto e la successiva dichiarazione di nullità non è più regolata dalla disciplina propria della nullità contrattuale, bensì da quella peculiare sancita dal citato art. 2332 c.c., produttiva di effetti ex nunc assimilabili a quelli conseguenti all’accertamento di una causa di scioglimento, come si evince dalla conseguente nomina dei liquidatori (art. 2332, co. 4, c.c.). Inoltre, questo ragionamento è supportato anche dal fatto che in tale ipotesi è possibile la sanatoria delle suddette cause di nullità, con la loro eliminazione pubblicizzata nel registro delle imprese prima della sentenza dichiarativa di nullità (art. 2332, comma 5, c.c.) Nel caso particolare in cui la relativa causa sia rappresentata dalla mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, secondo il Consiglio Notarile di Milano, ai fini della sanatoria non sarebbe necessaria la ripetizione per atto pubblico dell’atto costitutivo, ma sarebbe sufficiente una deliberazione dell’assemblea straordinaria che approvi integralmente il testo dello statuto, assoggettandolo così al controllo del notaio. Questa conclusione è rilevante per la sanatoria delle start-up innovative di cui all’art. 25, d.l. n. 179/2012, viziate dalla da nullità per essere state costituite con atto sottoscritto digitalmente come previsto dal d.m 17 febbraio 2016 e, quindi, senza atto pubblico, ritenuto invece ora imprescindibile dal consiglio di stato, con sentenza n. 2643/2021.