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SANATORIA DELLE START-UP INNOVATIVE COSTITUITE CON ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE MA SENZA IL NECESSARIO INTERVENTO NOTARILE

 Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 197, ha affermato la legittimità delle modificazioni statutarie deliberate da società di capitali iscritte nel registro delle imprese, ma affette da una delle tassative cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. in quanto in tali iptesi la società esiste come soggetto di diritto e la successiva dichiarazione di nullità non è più regolata dalla disciplina propria della nullità contrattuale, bensì da quella peculiare sancita dal citato art. 2332 c.c., produttiva di effetti ex nunc assimilabili a quelli conseguenti all’accertamento di una causa di scioglimento, come si evince dalla conseguente nomina dei liquidatori (art. 2332, co. 4, c.c.). Inoltre, questo ragionamento è supportato anche dal fatto che in tale ipotesi è possibile la sanatoria delle suddette cause di nullità, con la loro eliminazione pubblicizzata nel registro delle imprese prima della sentenza dichiarativa di nullità (art. 2332, comma 5, c.c.) Nel caso particolare in cui la relativa causa sia rappresentata dalla mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, secondo il Consiglio Notarile di Milano, ai fini della sanatoria non sarebbe necessaria la ripetizione per atto pubblico dell’atto costitutivo, ma sarebbe sufficiente una deliberazione dell’assemblea straordinaria che approvi integralmente il testo dello statuto, assoggettandolo così al controllo del notaio. Questa conclusione è rilevante per la sanatoria delle start-up innovative di cui all’art. 25, d.l. n. 179/2012, viziate dalla da nullità per essere state costituite con atto sottoscritto digitalmente come previsto dal d.m 17 febbraio 2016 e, quindi, senza atto pubblico, ritenuto invece ora imprescindibile dal consiglio di stato, con sentenza n. 2643/2021.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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