NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
I tribunali Massa n. 329/21 e Brindisi n.709/21 (contrari Trib. Frosinone n.330/21 e Trapani n.373/21) censurano un mutuo a rata costante per violazione del divieto di anatocismo in quanto in un mutuo a rate constanti gli interessi insiti nelle singole rate devono sì essere valorizzati, ma dovrebbero essere pagati solo al termine della scadenza del mutuo poiché addebitandoli “mese su mese”, si procede a calcolarne il valore equivalente alla data di pagamento della rata (attualizzazione), con la conseguenza che la differenza è da imputarsi ad anatocismo. Il problema di fondo che crea pronunzie divergenti è la eventuale differenza tra i concetti di attualizzazione e anatocismo degli interessi. Per le pronunce contrarie il meccanismo dell'ammortamento alla francese non prevede capitalizzazione, ossia d'interessi maturati che si trasformano in capitale e che, quindi, sommati all'importo dovuto producono a loro volta interessi. Esso prevede il calcolo degli interessi sul capitale residuo, senza che essi siano capitalizzati alla scadenza della rata. Gli interessi vengono direttamente pagati, evitando che possa verificarsi tecnicamente il fenomeno dell'anatocismo.