NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 28993 del 17 dicembre 2020, afferma che, in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento, relativamente all’onere, deve avvenire valutando la gravità dell’inadempimento stesso. In altre parole, la risoluzione non potrà avvenire “ipso iure” in virtù di una clausola risolutiva espressa in quanto essa rappresenta un istituito tipico dei contratti sinallagmatici che non può estendersi alla donazione la quale, benché vi sia un “modus”, si qualifica come un negozio a titolo gratuito.