NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73 del 2021) si afferma per le imprese dei servizi che usano ammortizzatori sociali “speciali” (fino al 31 ottobre) o per le imprese che usano ammortizzatori ordinari senza contributo addizionale (fino al 31 dicembre) vi è il blocco dei licenziamenti che sono consentiti solo se motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, non preceduta da una cessione di un complesso di beni o di attività che possa configurare un trasferimento di azienda o un ramo di essa in base all’articolo 2112 del Codice civile. In base all’articolo 2112 del Codice civile, in caso di cessione di un ramo d’azienda, i rapporti di lavoro in corso proseguono senza soluzione di continuità con il datore cessionario, con la conseguenza che la cessione in parola non costituisce valida causa di licenziamento. Tuttavia in caso di cessione di azienda il nuovo datore deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento e sino alla loro scadenza. Se il nuovo datore di lavoro dovesse decidere di procedere con il licenziamento del personale proveniente dall’avvenuta cessione, bisogna dare prova di aver tentato ogni azione per scongiurare la conclusione del rapporto di lavoro.