NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, n. 376 del 13 gennaio 2021 afferma che l’immobile acquistato da uno solo dei coniugi non diviene di proprietà comune se la separazione personale non è annotata nei registri di stato civile in quanto la stessa costituisce causa di scioglimento della comunione legale dei beni, ai sensi dell’art. 191 c.c., ed ha effetto a decorrere dall’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati o dalla data dell’omologazione del verbale di separazione consensuale. Quindi per l'apponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione, si ritiene a tal fine necessaria e sufficiente la trascrizione nei registri immobiliari dell’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni, indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.