NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761, ha affermato che le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.. Con molti dubbi espressi in dottrina circa le ripercussioni che produce, le predette SS.UU. Affermano anche che non produce nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario del Giudice, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari.