NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, 27 agosto 2020, n. 17861 ha sancito che in tema di legato di usufrutto in sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c., il cui beneficiario muoia prima di averlo “accettato” o di avervi rinunziato, la facoltà di rinunziare al legato e, conseguentemente, di agire in riduzione si trasmette iure hereditatis agli eredi del legatario: seppur l’erede non possa subentrare nel diritto di usufrutto acquisito dal suo dante causa, essendosi già estinto, comunque subentra nell’intera posizione giuridica facente capo al medesimo. Pertanto, egli potrà scegliere se rendere definitivo l’acquisto con un atto di “accettazione”, rafforzativo di detta volontà, assumendo quindi su di sé gli obblighi e gli eventuali diritti nascenti dall’estinzione dell’usufrutto, ovvero rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzione.