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ULTERIORE SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE A COPERTURA DELLE PERDITE

 L’art. 1, co. 266, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha sostituito l’art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), sospendendo ulteriormente la disciplina relativa alla riduzione obbligatoria del capitale a copertura delle perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19, prevedendo che non si applichino le previsioni degli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e quindi l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. Nell’ambito applicativo della disposizione rientrerebbero, secondo l’interpretazione data dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 196 del 23 febbraio 2021 (sostitutiva della massima n. 191), tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Fermo restando l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, la norma in oggetto consente di posticipare, in particolare, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, del codice civile, al quinto esercizio successivo, con l’obbligo solo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Parimenti la nuova disciplina consente di posticipare al medesimo termine la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale prescritte dagli artt. 2447 e 2482-bis, senza quindi l’operatività nelle more della causa di scioglimento di cui all’artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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