NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 1, co. 266, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha sostituito l’art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), sospendendo ulteriormente la disciplina relativa alla riduzione obbligatoria del capitale a copertura delle perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19, prevedendo che non si applichino le previsioni degli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e quindi l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. Nell’ambito applicativo della disposizione rientrerebbero, secondo l’interpretazione data dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 196 del 23 febbraio 2021 (sostitutiva della massima n. 191), tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Fermo restando l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, la norma in oggetto consente di posticipare, in particolare, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, del codice civile, al quinto esercizio successivo, con l’obbligo solo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Parimenti la nuova disciplina consente di posticipare al medesimo termine la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale prescritte dagli artt. 2447 e 2482-bis, senza quindi l’operatività nelle more della causa di scioglimento di cui all’artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.