NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Nota II-bis) all’art. 1, n. 4-bis) tariffa parte prima del T.U.R., che consente al soggetto già proprietario di un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” di procedere all’acquisto di un’altra casa agevolata, a condizione di alienare la casa preposseduta entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto si applica anche alle ipotesi di prepossidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto all’epoca non ancora in vigore; (Cfr. Risposta a Interpello n. 123 del 21 dicembre 2018) e alle ipotesi di prepossidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto pervenuto in forza di atto soggetto ad aliquota Iva al 4% da società costruttrice prima del 22 maggio 1993. In pratica (Cfr. Risposta a Interpello n. 377 del 10 settembre 2019), qualora la casa preposseduta sia stata acquistata con i benefici, deve essere alienata in ogni caso. Qualora, invece, la casa preposseduta sia stata acquistata senza fruire dei benefici, alle condizioni di cui alle risposte a interpello di cui sopra, la stessa deve essere alienata soltanto se ubicata nello stesso Comune del nuovo acquisto.