NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 1, comma 55, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando la Nota II-bis) all’art. 1, tariffa parte prima del T.U.R., con l’aggiunta del n. 4-bis, consente al soggetto già proprietario di un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” di procedere all’acquisto di un’altra casa agevolata, a condizione di alienare la casa preposseduta entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. L’acquisto agevolato può essere effettuato, sia con atto a titolo oneroso, soggetto a imposta di registro o a Iva, sia per successione a causa di morte, sia con atto a titolo gratuito. (Cfr.Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E)