NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Per "alienazione", si intende non solo il trasferimento a titolo oneroso ma anche il trasferimento a titolo gratuito. (Cfr. Circolare 1° marzo 2001, n. 19/E, paragr.1.2.). Invece il riacquisto che deve avvenire entro un anno dalla predetta alienazione, deve essere effettuato per atto a titolo oneroso (esclusi pertanto gli acquisti per donazione o a titolo gratuito in genere) soggetto a imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto, attualmente rispettivamente del 2% e del 4%. Il credito compete anche nell’ipotesi in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un’altra abitazione mediante permuta o mediante contratto di appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l’acquisto dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. (Cfr. Circolare 1° marzo 2001, n. 19/E, paragr.1.2.). Il credito d'imposta è pari alla minor somma tra l'imposta "corrisposta sul precedente acquisto e imposta dovuta sul riacquisto. È necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzare il credito in detrazione dell’imposta di registro dovuta sull’atto che lo determina. (Cfr. Circolare 1° marzo 2001, n. 19, paragr. 1.3.; Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E). Non è necessaria, invece, alcuna dichiarazione in atto per fruire della detrazione dall'IRPEF dovuta in base a dichiarazione successiva al nuovo acquisto (Cfr. Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70/E; Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E).