NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con l'operativa del Runts, attesa per il 1° aprile 2021, le Onlus potranno scegliere di rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica istituita presso l’agenzia delle Entrate o accedere immediatamente al Registro assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Fino al 31 marzo 2021 le Onlus potranno adeguare gli statuti al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l’assemblea ordinaria, mentre alla scadenza di tale termine l'adeguamento sarà possibile solo con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. L'adeguamento comporta: l'individuazione di una o più attività di interesse generale tra i settori di cui all’articolo 5 del Cts o all’articolo 2 del Dlgs 112/2017, con possibilità di prevedere lo svolgimento di attività diverse di cui all’articolo 6 del Cts, nei limiti di secondarietà e strumentalità; la previsione di clausole che prevedano assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili e devoluzione del patrimonio. Per i particolari enti che rivestano la qualifica di ONLUS non tutte le modifiche possono avere efficacia immediata perchè alcune delle nuove disposizioni contengono regole incompatibili con la disciplina Onlus, con la conseguenza che di dovrà subordinare l’efficacia di tali modifiche (o dell'intero deliberato) alla definitiva abrogazione del regime Onlus. Sempre per gli enti con qualifica di Onlus si deve ricordare che essi potranno accedere al Registro dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell’anno successivo all’abrogazione dell’Anagrafe delle Onlus, poiché oltre tale termine, gli stessi saranno obbligati a devolvere il proprio patrimonio incrementale acquisito nel periodo in cui sono state iscritte nell’Anagrafe delle Onlus. La scelta se adeguarsi alla nuova normativa con delibere aventi effetti immediati o differiti all'abrogazione del vecchio regime ONLUS, dipende da aspetti pratici, poiché con l'iscrizione al nuovo Runts, all’ente continuerà ad applicare i benefici legati alle agevolazioni previste in tema di erogazioni liberali (articolo 83 del Cts), ma sarà sottoposto, ai fini della determinazione del reddito, alle regole ordinarie del Tuir. In termini operativi l'iscrizione immediata al Runts potrebbe convenire alle Onlus che non svolgono attività commerciale in quanto potranno continuare ad applicare il regime della “Mini Ires” (articolo 6 del Dpr 601/1973) ai proventi derivanti dall’attività di gestione del patrimonio applicando l’aliquota Ires dimezzata, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, mentre tale scelta potrebbe non convenire alle Onlus che svolgono attività commerciale, a cui converrà mantenere la qualifica sino all’abrogazione del relativo regime beneficiando della tassazione agevolata prevista dal Dlgs n. 460/1997 e quindi subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts.