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CONTRATTO DI CONVIVENZA NOTARILE PER CONSENTIRE ALLO STRANIERO DI OTTENERE LA RESIDENZA IN ITALIA

Il Tribunale di Bologna (ord. 3 febbraio 2020, n. 21280) e il Tribunale di Modena (ord. 7 febbraio 2020, n. 3703) hanno esteso l’applicabilità del regime di convivenza di fatto anche alle coppie formate da un cittadino italiano ed un cittadino straniero, non ancora titolare di un permesso di soggiorno e quindi non ancora residente in Italia affermando che “lo straniero ha diritto all’ingresso in Italia e al ricongiungimento con il partner italiano, se intrattiene con questi una stabile relazione, non registrata, ma debitamente attestata da documentazione ufficiale.” Pertanto con la sottoscrizione di un contratto di convivenza notarile vi è da parte dello straniero, privo di autonomo titolo di soggiorno duraturo, il diritto ad ottenere la residenza in Italia ai fini dell’unità familiare. In passato si riteneva che per sottoscrivere un contratto di convivenza, fosse necessaria l’attualità della residenza in Italia del cittadino straniero e quindi che lo stesso fosse già in possesso di un idoneo permesso di soggiorno (diverso da quello per vacanze o studio) ciò anche ai sensi dell’art. 6, comma 7 del d.lgs. 286/1998, (ed ex circolare ministeriale n. 9/2012 Min. Int.) che impone allo straniero che voglia iscriversi all’anagrafe l’obbligo di esibire regolare titolo di soggiorno. Secondo tale nuova interpretazione - basata su quanto prevede l’art. 3 D.Lgs. 30/2007, che recepiva i dettami della direttiva  2004/38/CE, e che riconosceva, l’esistenza di un “diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” - ai fini dell’ottenimento della residenza si può produrre ai Comuni ed ai fini dell’ottenimento della residenza alternativamente o un soggiorno certificato da regolare permesso oppure, in maniera del tutto nuova, che sussiste una stabile relazione attestata da un apposito contratto di convivenza autenticato da un notaio. Detta nuova interpretazione è conforme anche a quanto sostenuto dalla Cassazione (ordinanza 13 aprile 2018, n. 9178), la quale ha affermato che “Si ha convivenza more uxorio … qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale: ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri”. Per la stipula di un contratto di convivenza ai fini dell’iscrizione dello straniero come soggetto residente in Italia, anche se privo di permesso di soggiorno stabile (ossia diverso da vacanza o studio), è necessario verificare oltre che il regolare ingresso in Italia anche che sia rispettato il “principio di reciprocità” (ossia che anche ad un italiano sia consentito nel Pese dello straniero convivente stipulare analogo contratto) e il citato contratto di convivenza abbia un contenuto minimo (esempio: residenza e conto corrente comune; compartecipazione dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza) in modo da attestare l’impegno reciproco come indicato dalla precitata Cassazione e che allo stesso siano allegati (o perlomeno verificati) documenti che escludano l’esistenza di situazioni di incompatibilità (stato di famiglia per escludere parentele o affinità e certificati di assenza di matrimoni in essere).


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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