NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021 (uniformandosi alle SS.UU. nn.2321 e 2322 del 31 gennaio 2020) sostiene che il valore indicato nella perizia asseverata e redatta per la rivalutazione dei terreni edificabili (attualmente la rivalutazione è consentita dai commi 1122 e 1123 dell’articolo 1 della legge 178/20) non determina alcun vincolo nella successiva vendita con la conseguenza che è esclusa la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di accertare una plusvalenza basandosi sul costo storico di acquisto del bene. Detta decisione è basata sulla circostanza per cui negli ultimi dieci anni vi è stato un calo delle quotazioni di mercato, che ha fatto diventare i valori delle perizie precedenti eccessivi rispetto ai prezzi realizzabili. In passato l’Agenzia sosteneva che nel caso fosse stata ceduta l’area a un valore inferiore a quello di perizia, si ipotizzava una sorta di “rinuncia” al valore asseverato, quantificando la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di carico “storico. L’Agenzia inoltre pretendeva dall’acquirente le imposte di registro e ipocatastali sul valore minimo di perizia o anche superiore e questo è in linea con l’articolo 7, della legge 448/2001.