NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 8 febbraio 2021, n.2904, riabilita parzialmente il fondo patrimoniale, sostenendo che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale si presumono con scopo estraneo ai bisogni della famiglia con la conseguenza che i beni vincolati in fondo patrimoniale non sono pignorabili dal creditore in modo automatico ma questi deve provare che se e in quale gli stessi sono utilizzati a fini di sostegno familiare. Importante, pertanto, è la circostanza che l’onere della prova in tale circostanza grava concretamente sul creditore. La prova dei presupposti di impignorabilità di cui all’articolo 170 del Codice civile grava sul debitore che intenda avvalersi della protezione scaturente dal vincolo del fondo patrimoniale, il quale deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Cassazione 5684/2006, 297/2013, 4011/2013, 5385/2013, 1652/2016); tuttavia, una volta addotta dal debitore l’estraneità dell’obbligazione assunta rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia spetta al creditore argomentare, ad esempio, che una fideiussione sia stata rilasciata dal debitore «non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell’attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia».