NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 6 ottobre 2020, n. 21358 ammette la revocabilità del trasferimento immobiliare effettuato in esecuzione di un accordo di separazione, concluso prima dell’insorgenza del debito per cui si agisce, ma il cui atto traslativo ed esecutivo dello stesso è avvenuto dopo il sorgere di detto debito, poiché il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diventa dovuto solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti del terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’irrevocabilità ex art.2901 comma terzo. In particolare si sottolinea che, poiché la volontà, espressa nell’accordo di separazione, non integra un contratto preliminare a favore di terzi, i presupposti della revocatoria devono essere valutati rispetto all’atto stesso di disposizione del patrimonio: esso infatti ha una sua causa non in sé, ma al suo esterno, nel precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo.