NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Per la Cassazione 7 febbraio 2021, n.4144, l’acquisto da parte del coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, può fruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della l. n. 74/1987 pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio. Non è dunque necessario che l’accordo non abbia contenuto separativo necessario, né che la proprietà iniziale del bene non sia comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti