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NUOVA SOSPENSIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2021 DEI TERMINI PER EVITARE LE DECADENZE PRIMA CASA E PER POTER BENEFICIARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, stabilisce che i termini per le agevolazioni e quelli per il credito d’imposta “prima casa”, previsti dalla Nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro e dall'art. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021. Al riguardo le Circ. 13 aprile 2020, e n. 9/E/2020 affermano che detto periodo di sospensione in esame non si applica, invece, al termine quinquennale di decadenza dalle agevolazioni previsto dal n. 4 della Nota II-bis e in particolare che il termine rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo decadenziale di cui al citato n. 4 della Nota II-bis) rimane ancorato al quinquennio, fermo restando che per la disattivazione di tale meccanismo il contribuente potrà tuttavia avvalersi della sospensione applicabile, dalle norme in commento, al termine di un anno per il riacquisto di un’altra casa da destinare a propria abitazione principale. Tenuto presente che lo spostamento in avanti del termine per il riacquisto sposta in avanti anche il termine (ritenuto dall’AE coincidente con il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in base alla Risoluzione 6 ottobre 2003, n. 192/E) per la realizzazione del proposito abitativo. Sintetizzando le sospensioni vigenti sono le seguenti:

1. Sospensione del termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, termine entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;

2. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’altra casa da adibire a propria abitazione principale;

3. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta;

4. Sospensione del termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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