NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, stabilisce che i termini per le agevolazioni e quelli per il credito d’imposta “prima casa”, previsti dalla Nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro e dall'art. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021. Al riguardo le Circ. 13 aprile 2020, e n. 9/E/2020 affermano che detto periodo di sospensione in esame non si applica, invece, al termine quinquennale di decadenza dalle agevolazioni previsto dal n. 4 della Nota II-bis e in particolare che il termine rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo decadenziale di cui al citato n. 4 della Nota II-bis) rimane ancorato al quinquennio, fermo restando che per la disattivazione di tale meccanismo il contribuente potrà tuttavia avvalersi della sospensione applicabile, dalle norme in commento, al termine di un anno per il riacquisto di un’altra casa da destinare a propria abitazione principale. Tenuto presente che lo spostamento in avanti del termine per il riacquisto sposta in avanti anche il termine (ritenuto dall’AE coincidente con il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in base alla Risoluzione 6 ottobre 2003, n. 192/E) per la realizzazione del proposito abitativo. Sintetizzando le sospensioni vigenti sono le seguenti:
1. Sospensione del termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, termine entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;
2. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’altra casa da adibire a propria abitazione principale;
3. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta;
4. Sospensione del termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.