NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cass. 26 maggio 2022, n. 17159 afferma che le restrizioni volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione.
Notaio Giovanni Maria Plasmati