NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cass. Civ., sez. II, 18 gennaio 2022, n. 1445 ha ribadito che il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41-sexies della L. n. 1150/1942, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della L. n. 765/1967, si traduce (con norma imperativa che non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla relativa previsione) in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia. Conseguentemente coloro i quali abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario costruttore-venditore che, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso direttamente (e soltanto) nei confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio (Cass. Civ., n. 5755/2004; Cass. Civ., SS.UU., n. 3363/1989).