NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la risposta n.58 del 27 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, alla luce del nuovo comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del D.L. N.34/2020 CHE include tra i soggetti ammessi al superbonus anche le persone fisiche che non svolgano attività di impresa, arte o professione, afferma che le detrazioni in oggetto spettano anche con riferimento ad interventi effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario. Nel caso esaminato il contribuente risultava essere proprietario di una delle due unità immobiliari facenti parti di un edificio e nudo proprietario dell’altra; titolare del diritto di usufrutto era suo padre. La risposta in oggetto comunque conferma che il diritto di usufrutto non è sufficiente per avere una un condominio con la conseguenza che ad esempio, per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, il limite massimo di spesa sarà pari a 20mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.