NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 729 del 19 gennaio 2021, allineandosi a recenti pronunzie, non sconta l'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale in quanto non si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza: un tale trasferimento non è riscontrabile nell'atto istitutivo di trust né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee poiché essi sono solo strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione. L’imposizione proporzionale, pertanto, vi sarà e attribuzione finale del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del trust medesimo.