NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 227 del 12 gennaio 2021 sostiene che l'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 4, lett. b), solo nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole (es.: associazioni o fondazioni).