NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 5 in tema di Enti del Terzo settore, indica i requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta, che possieda o meno già la qualifica di ETS. Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha infatti introdotto la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (non ancora in vigore, ma il cui decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), quale alternativa a quella tradizionale prevista nel D.P.R. n. 361/2000. Anche dopo l’introduzione dell’art. 42-bis c.c., l’acquisizione della personalità giuridica non è da annoverare nelle ipotesi di trasformazione, la delibera dell’assemblea di una associazione non riconosciuta volta ad ottenere il riconoscimento e la qualifica di ETS soggiace ai quorum previsti per le modifiche statutarie e ai controlli di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore. La sussistenza delle condizioni previste dal citato Codice deve essere effettuata dal notaio che ha ricevuto la delibera, il quale procederà poi al deposito dei documenti nell’apposito registro, secondo un sistema “normativo” (e non “concessorio”, come invece previsto dal D.P.R. n. 361/2000) dopo aver verificato la presenza del patrimonio minimo richiesto, ossia 15.000 euro (per le associazioni) per cui è necessaria una relazione giurata di un revisore legale che può essere nominato dall’associazione, senza invece la necessità di produrre l’elenco dei creditori. Il Consiglio Notarile di Milano sottolinea che è altresì richiesta una delibera dell’assemblea per l’acquisto della personalità giuridica da parte di una associazione non riconosciuta ma già ETS, verificandosi comunque un mutamento delle regole dell’associazione (si pensi ad esempio alla previsione di cui all’art. 22, co. 5, CTS). Nella massima n. 6, infine, si precisa che non è possibile indicare in statuto tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore, ma solo alcune di esse o anche congiuntamente più attività descritte all’interno di lettere diverse. La ratio è quella di garantire trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e dei potenziali nuovi associati sulle attività effettivamente svolte, che comunque devono essere specificamente individuate, non essendo sufficiente un generico rinvio.