Le Massime del Consiglio Notarile di Milano, sugli Enti del Terzo settore o E.T.S.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 5 in tema di Enti del Terzo settore, indica i requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta, che possieda o meno già la qualifica di ETS. Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha infatti introdotto la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (non ancora in vigore, ma il cui decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), quale alternativa a quella tradizionale prevista nel D.P.R. n. 361/2000. Anche dopo l’introduzione dell’art. 42-bis c.c., l’acquisizione della personalità giuridica non è da annoverare nelle ipotesi di trasformazione, la delibera dell’assemblea di una associazione non riconosciuta volta ad ottenere il riconoscimento e la qualifica di ETS soggiace ai quorum previsti per le modifiche statutarie e ai controlli di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore. La sussistenza delle condizioni previste dal citato Codice deve essere effettuata dal notaio che ha ricevuto la delibera, il quale procederà poi al deposito dei documenti nell’apposito registro, secondo un sistema “normativo” (e non “concessorio”, come invece previsto dal D.P.R. n. 361/2000) dopo aver verificato la presenza del patrimonio minimo richiesto, ossia 15.000 euro (per le associazioni) per cui è necessaria una relazione giurata di un revisore legale che può essere nominato dall’associazione, senza invece la necessità di produrre l’elenco dei creditori. Il Consiglio Notarile di Milano sottolinea che è altresì richiesta una delibera dell’assemblea per l’acquisto della personalità giuridica da parte di una associazione non riconosciuta ma già ETS, verificandosi comunque un mutamento delle regole dell’associazione (si pensi ad esempio alla previsione di cui all’art. 22, co. 5, CTS). Nella massima n. 6, infine, si precisa che non è possibile indicare in statuto tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore, ma solo alcune di esse o anche congiuntamente più attività descritte all’interno di lettere diverse. La ratio è quella di garantire trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e dei potenziali nuovi associati sulle attività effettivamente svolte, che comunque devono essere specificamente individuate, non essendo sufficiente un generico rinvio.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026