NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, n. 23736/2020, allineandosi a quanto sostenuto dalle SS.UU. n. 4628/2015, ammette il “preliminare di preliminare”, in quanto un interesse meritevole è presente, potendo la contrattazione essere scandita in più fasi con la previsione della stipula di un preliminare a seguito della conclusione di un primo accordo, qualificabile anch’esso come preliminare. Il negozio è da ritenersi valido “qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”. È necessario, pertanto, verificare la causa in concreto per valutare la meritevolezza di tutela, non potendosi assegnare utilità al “bis in idem” in quanto volto alla mera ripetizione del primo contratto ad identici contenuti.