NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 28 agosto 2020, n. 18042, ha stabilito che l’incapacità di testare dell’interdetto, affermata nell’art. 591 c.c., non può estendersi in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Tuttavia, ai sensi degli artt. 405 e 407 c.c., il giudice tutelare può sia d’ufficio, sia con decreto di nomina dell’amministratore o con successive modifiche, limitare la capacità di testare e donare del beneficiario se le condizioni psico-fisiche del soggetto non gli permettono di esprimere una consapevole e libera volontà.