NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 29 settembre 2020, n. 20533 ha statuito che l'efficacia prenotativa di cui all’art. 2652, n. 2, comma 1, c.c. alla trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre è subordinata all'emanazione di una sentenza che, in accoglimento dell'istanza, tenga luogo del negozio non concluso dichiarando trasferito il bene oggetto della controversia, non anche alla sottoscrizione di un accordo di un verbale di conciliazione, in quanto al riguarda manca un accertamento giudiziale sul punto. In caso, quindi, di trascrizione di due domande di esecuzione in forma specifica relative a due contratti preliminari, aventi ad oggetto lo stesso bene da parte del medesimo promittente alienante con due diversi promissari acquirenti, e di rinuncia delle parti del primo giudizio agli effetti della lite con stipulazione amichevole del contratto definitivo, sulla trascrizione di quest'ultimo prevale la trascrizione della seconda domanda, non operando l'efficacia prenotativa della prima stante la mancanza di sentenza ex art. 2932 c.c., a cui non è equiparabile il verbale di conciliazione.