NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Ai sensi dell’art. 2, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, i partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale che ove i partiti politici intendano accedere alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini previste dal d.l. 149/2013, essi devono possedere i requisiti di trasparenza e democraticità individuati da tale normativa e quindi vi è l’obbligo di dotarsi di uno statuto notarile da trasmettersi alla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e, dopo l’approvazione di quest’ultima, deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi è preferibile che la bozza contenente le modifiche di adeguamento alla citata legge (descrizione e originalità del simbolo, che potrà anche essere allegato in forma grafica; indicazione del funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet, venga validata dalla Commissione prima di essere redatta.