La tutela degli immobili da costruire si applica anche a quelli da ricostruire

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 30 marzo 2022 in adesione a quanto stabilito da App Milano, 31 marzo 2021, n. 1025 e da Trib, Bergamo 14 gennaio 2022, considera applicabile la normativa di protezione degli acquisti di immobili da costruire di cui al D.Lgs. n. 122/2005 anche agli interventi edilizi di ristrutturazione di immobili preesistenti. Per tale pronuncia è importante il concetto di ristrutturazione cd. “maggiore”, che trova la propria disciplina edilizio-urbanistica nel combinato disposto degli artt. 3, primo comma, lettera d), e 10, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), nella formulazione vigente all’epoca del rilascio del titolo abilitativo dell’intervento edilizio considerato dalla pronuncia in esame «ossia di interventi “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere” e che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente e che comportino aumento di unità, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero se in zona A mutamento della destinazione d’uso”, e in particolare, di interventi complessi, incidenti sugli elementi tipologici, strutturali e formali, del fabbricato, tali da determinare una vera e propria “trasformazione” dell’edificio preesistente, eventualmente anche mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente». La Corte fiorentina - all’evidenza - utilizza il criterio interpretativo fondato sul titolo abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento edilizio, in base al quale sono riconducibili alla disciplina sugli immobili da costruire tutti gli interventi edilizi di ristrutturazione per i quali si sia reso necessario il permesso di costruire o la cd. “Super SCIA”. Tant’è che determinante ai fini della applicazione, al caso di specie, della normativa di protezione, è risultata «la circostanza per cui le opere realizzande sul complesso di proprietà del venditore avessero richiesto l’ottenimento di un permesso di costruire, connotandosi, pertanto, come opere trasformative ai sensi del citato TUED».

Notaio Giovanni Maria Plasmati


Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026