NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le SS. U.U, del 17 maggio 2022, n. 15889 hanno affermato che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. La natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo senza vanificare in termini patrimoniali l’aspettativa vantata dal coniuge non imprenditore garantisce l’autonomia gestionale e quindi sopravvivenza dell’impresa.
Notaio Giovanni Maria Plasmati