NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 1° dicembre 2021, n. 37722 ha chiarito che la trascrizione ex art. 2652, n. 6 c.c. non è applicabile ai negozi inefficaci ma riguarda unicamente le domande di nullità o di annullamento dei negozi con la conseguenza che la sentenza con cui viene dichiarata l’inefficacia della vendita compiuta dal “falsus procurator” è opponibile all’avente causa in buona fede da quest’ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita.
Notaio Giovanni Maria Plasmati