NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 21 giugno 2022, n. 20007 afferma che la clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita dell'unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005. Quindi non ci può essere un obbligo dell’acquirente di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari ancora invendute.
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