NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la Risposta a interpello n. 399/2022 l'Agenzia delle Entrate dopo aver ribadito che le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" spettano all'acquirente, anche non residente, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , chiarisce, per quanto concerne la residenza, che con diversi documenti di prassi si è affermato che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe (cfr. circolari 2 marzo 1994, n. 1; 1 marzo 2001, n. 19; 12 agosto 2005, n.38/E). In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2015, n. 2181 nella quale si precisa che "quanto alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 223 del 1989, che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza..." (cfr. anche ordinanza 31 maggio 2016, n. 11274). Ciò posto, una volta che l'acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità evidenziate nei citati documenti di prassi ed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 15 luglio 2016, n. 14510).
Notaio Giovanni Maria Plasmati